STATUTO del CONSORZIO
Centro Integrato di Via
(*)
E’ stato stabilito durante l’assemblea del 20 Ottobre 2021, che la Quota di Adesione al CIV dall’anno 2022, ovvero il contributo fisso annuo, ammonterà ad € 50,00 (CINQUANTA/00) per ogni anno. Così come previsto all’art. 12.
STATUTO DEL CONSORZIO “ARENZANESE” CENTRO INTEGRATO DI VIA
Art. 1. Denominazione e sede.
E’ costituito un Consorzio, tra piccole imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria, aventi attività e/o interessi economici connessi ed affini, denominato “ Consorzio Arenzanese Integrato di Via” con sede in Passo Boggiano 4, 16011 Arenzano (GE), P.IVA 03806650101
Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 2. Oggetto.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e migliorare l’efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale delle piccole imprese, commerciali e non, consorziate e operanti nelle seguenti Vie:
via Capitan Romeo, passo Boggiano, via S.Giobatta, via Edoardo Ghiglini, piazza Nastrè, via Serafino Maria Rapallo, via Domenico Bocca, via Cappuccini, corso Giacomo Matteotti, piazza Cristoforo Colombo, piazza Giuseppe Mazzini, vico della Nave, via Olivete
Spetterà all’assemblea dei consorziati di deliberare, sulla base delle richieste di ammissione di nuovi consorziati, quali saranno le singole vie – comprese nell’area suddescritta – in cui opereranno le imprese consorziate.
Il Consorzio si propone inoltre di elevare e qualificare la fruibilità della stessa area, sia attraverso il miglioramento delle attrattive ambientali che dell’offerta di prodotti e servizi.
L’opera del Consorzio sarà volta, in particolare alla predisposizione e all’attuazione di un piano di marketing e di studi di geomarketing per la promozione commerciale e turistica di Arenzano e a titolo esemplificativo, alla realizzazione:
– di loghi o marchi di produzione collettivi e/o distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla valorizzazione di produzioni locali;
– di servizi comuni per migliorare l’attrattiva e l’interesse ambientale e turistico per l’utenza;
– di studiare e attuare iniziative anche formative per la qualificazione dei consorziati;
– di ricercare l’ottimizzazione dei rapporti dei consorziati con i fornitori fino alla gestione diretta degli stessi anche attraverso l’effettuazione di acquisti collettivi;
– di strutture per lo stoccaggio, la conservazione, lo smistamento e la consegna di merci;
– di aree di parcheggio dotate delle relative attrezzature, comprese le pertinenze di collegamento alla viabilità pubblica, e la relativa gestione;
– di servizi informatici e telematici che consentano l’accesso delle imprese consorziate a servizi innovativi e di assistenza tecnica, anche finalizzate alla realizzazione delle relative reti;
– di iniziative volte alla certificazione e al controllo della qualità dei prodotti e dei servizi commercializzati;
– di eventuali azioni legali a difesa degli interessi dei consorziati nei confronti di terzi;
– di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, economiche e mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti;
– nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità o aderire a consorzi e/o associazioni aventi finalità compatibili.
Art. 3. Durata.
Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2055. La sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall’art. 26.
Art. 4. Obblighi dei consorziati.
I consorziati, per tutta la durata dello loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all’Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell’art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all’art. 2 del presente contratto, e pertanto si obbligano:
a) a eseguire i compiti loro affidati dal consorzio e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Comitato Direttivo di cui all’art. 21 al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte e a trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
c) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell’interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
d) a osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 5. Consorziati.
Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle imprese, di cui all’art. 1, che abbiano titolo e interesse, iscritte nel relativo Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) qualora obbligatorio per l’esercizio della loro attività.
Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere state dichiarate fallite ancorché riabilitate.
La richiesta di ammissione al Consorzio avviene mediante domanda scritta dell’interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità.
Ad essa dovrà essere allegata una visura di iscrizione al Registro Imprese CCIAA. Qualora l’impresa non abbia l’obbligo di iscrizione al Registro Imprese CCIAA per l’esercizio della propria attività, dovrà inserire nella domanda di ammissione al Consorzio anche:
a) denominazione esatta dell’impresa e della sua sede legale;
b) generalità del suo legale rappresentante;
c) l’attività effettivamente svolta e l’indirizzo della sede operativa, se diversa dalla sede legale;
d) la conferma della dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al primo comma dell’art. 4.
Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea e per l’accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal presidente del Consorzio, dovrà versare l’importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all’art. 13.
Art. 6. Recesso.
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.
La dichiarazione di revoca del mandato all’Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.
Art. 7. Esclusione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 8. Trasferimento.
In caso di trasferimento di Azienda, in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell’Impresa subentra nel contratto di Consorzio a condizione che:
1) l’impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese qualora ciò sia obbligatorio;
2) sia in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al Consorzio;
3) la delibera dell’Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.
Art. 9. Notifica e impugnazione.
Le deliberazioni relative all’esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all’Autorità Giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria ha effetto sospensivo.
Art. 10. Responsabilità patrimoniale.
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell’art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuato sino alla data stessa.
Il socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell’Impresa non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale mentre resta a suo carico ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l’aliquota a suo carico per l’eventuale reintegro del fondo consortile.
Art. 11. Variazioni.
Tutte le variazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell’art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.
Art. 12. Fondo consortile.
Il fondo consortile è costituito:
a) da una quota di adesione di euro cinquanta/00, versata da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso nel consorzio;
b) dall’importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
L’ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall’Assemblea ordinaria.
Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 10% dell’intero ammontare del fondo consortile.
Ogni consorziato potrà beneficiare dell’attività dell’organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all’attività degli organi sociali a prescindere dall’apporto sociale versato.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l’assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Il Comitato Direttivo delibera sull’utilizzo del Fondo consortile e i beni acquistati con tale Fondo fanno parte del Fondo consortile stesso.
Il Fondo consortile potrà essere aumentato attraverso ulteriori contribuzioni:
– un contributo fisso annuo da parte dei consorziati stabilito secondo l’art. 13;
– contributi straordinari sulla base di iniziative specifiche deliberate dall’assemblea;
- quote sostenitrici di soggetti privati e/o enti pubblici interessati alle finalità del consorzio ed alla promozione e sponsorizzazione di manifestazioni e/o iniziative nelle seguenti Vie:
via Capitan Romeo, passo Boggiano, via S.Giobatta, via Edoardo Ghiglini, piazza Nastrè, via Serafino Maria Rapallo, via Domenico Bocca, via Cappuccini, corso Giacomo Matteotti, piazza Cristoforo Colombo, piazza Giuseppe Mazzini, vico della Nave, via Olivete
Il Consiglio Direttivo può infine prevedere la costituzione di un fondo consortile straordinario sulla base di iniziative specifiche deliberate dall’assemblea.
Art. 13. Contributo.
Ogni consorziato dovrà versare un contributo fisso annuo nella misura necessaria per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l’ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dall’Assemblea. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall’art. 2 del presente statuto.
Art. 14. Operazioni e attività.
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2, avvalendosi di una struttura organizzativa predisposta a tal fine avente una propria sede, che può coincidere con quella del consorzio _________________________
Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più consorziati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni consorziati secondo che all’operazione siano interessati uno o più consorziati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all’ufficio.
Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall’art. 2615 c.c..
Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se, in precedenza, i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativa oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l’adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.
Art. 15. Regolamentazione dell’uso dei marchi collettivi
I marchi collettivi di cui il Consorzio è titolare debbono essere usati per contraddistinguere le imprese aderenti al Consorzio stesso, in conformità alle norme contenute negli articoli 15-bis, 15-ter e 15-quater, volte ad assicurare:
a – Uniformità costante nella qualità dei servizi prestati, ovunque essi siano effettuati, al fine di garantire la buona fede del consumatore e il prestigio del Consorzio;
b – Uniformità dell’immagine grafica e cromatica dei marchi collettivi in tutte le loro possibili applicazioni.
Art. 15-bis. Compiti del Consorzio
Il Consorzio provvede allo studio, alla determinazione e all’adozione dell’immagine grafica dei marchi collettivi, nonché al loro deposito.
Il Consorzio provvede altresì a dettare, di volta in volta, ai consorziati le modalità e le prescrizioni secondo le quali i marchi debbono essere utilizzati, sempre in conformità con gli obiettivi delineati all’art. 15.
Art. 15-ter. Controllo sull’utilizzazione dei marchi collettivi
Il Consorzio è titolare del controllo sui consorziati circa l’utilizzazione dei marchi secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta.
Art. 15-quater. Sanzioni
Nei casi di lieve inadempimento circa l’utilizzo dei marchi collettivi il Comitato Direttivo del Consorzio potrà assumersi l’onere di comminare sanzioni pecuniarie.
Nei casi più gravi l’Assemblea del Consorzio avrà il diritto di escludere il consorziato dal Consorzio medesimo e di inibirlo dall’utilizzo del marchio.
Qualora il consorziato escluso ne continui l’utilizzo, l’Assemblea avrà diritto di comminare una pena pecuniaria commisurata al periodo di indebito uso dello stesso.
Art. 16. Infrazioni.
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.
La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e i massimi si intendono duplicati.
Art. 17. Organi.
Gli organi del Consorzio sono:
1) L’Assemblea generale dei consorziati;
2) Il Comitato Direttivo;
3) Il Presidente, il Vice Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite. Il Comitato Direttivo delibera l’eventuale rimborso delle spese sostenute in ragione dei rispettivi mandati.
Le cariche sociali assunte in sostituzione di membri venuti a cessare dalle funzioni prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando lo sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.
Art. 18. Assemblea.
L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa determina il numero dei componenti il Comitato Direttivo e stabilisce i criteri elettorali al fine di assicurare la massima rappresentanza a tutte le aziende presenti nelle seguenti Vie:
via Capitan Romeo, passo Boggiano, via S.Giobatta, via Edoardo Ghiglini, piazza Nastrè, via Serafino Maria Rapallo, via Domenico Bocca, via Cappuccini, corso Giacomo Matteotti, piazza Cristoforo Colombo, piazza Giuseppe Mazzini, vico della Nave, via Olivete.
L’Assemblea elegge i componenti del Comitato Direttivo, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera l’importo del contributo fisso annuale dovuto da ogni consorziato e delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.
Art. 19. Convocazione e deliberazioni in assemblea ordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni qual volta egli lo ritenga opportuna o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata anche a mano da spedirsi ai consorziati almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, l’invito dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire ai consorziati il giorno prima di quello della riunione.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno 3 giorni prima della riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di due deleghe.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
L’Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.
Art. 20. Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata anche a mano da spedirsi ai consorziati almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, l’invito dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.
Art. 21. Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea.
Possono fare parte del Comitato Direttivo solo i titolari, i legali rappresentanti dei consorziati o familiari degli stessi purché operino nell’impresa.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata anche a mano da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora, del giorno, e del luogo della riunione. In caso di vacanza provvederà lo stesso Comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell’Assemblea, che dovrà essere convocata entro 30 giorni da quella in cui si è creata la vacanza. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’ufficio, la nomina di un Direttore, la sua revoca e l’attribuzione dei suoi poteri, l’irrogazione delle penalità, le modalità di versamento dei contributi stabiliti dall’Assemblea per la gestione del Consorzio, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la predisposizione di modifiche al presente contratto da sottoporre all’Assemblea straordinaria, la predisposizione del regolamento interno della sua sottoposizione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all’Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.
Art. 22. Presidente.
Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni come il comitato direttivo.
Al Presidente é attribuito:
a) di convocare e presiedere l’Assemblea e il Comitato Direttivo;
b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in Consorzi;
c) di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo.
Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente e al Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, a cui competerà anche il potere di firma sociale.
Art. 23. Direttore.
L’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate a un Direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzione ed i poteri.
Art. 24. Controversie.
Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro e il Consorzio relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita a decisioni di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati o, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.
Art. 25. Bilancio.
Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo dispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo nei termini consentiti dalla legge.
Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti. il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.
E’ facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l’attività prevista per l’anno assunto in considerazione e gli impegni economico finanziari da ciò
derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
Art. 26. Modificazioni.
Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del contratto e il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel registro delle imprese di Genova, a cura del Comitato Direttivo, entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni.
Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si vincola a comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica al contratto consortile deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 27. Regolamento Interno.
Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato dall’Assemblea.
Fra l’altro il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri di funzionamento della Assemblea (ad esempio: verifica poteri);
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14;
3) fissare la misura ed i criteri di cui all’art. 16;
4) regolare le modalità di cui alla lettera c dell’art. 4;
5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
7) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.
Art. 28. Scioglimento.
In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L’importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, si ripartisce tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Le eventuali passività saranno supportate in parti uguali da tutti i consorziati.
Art. 29. Rinvio.
Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge.